Tenute serbatoi
La prova di tenuta serbatoio permette di verificare la presenza di eventuali perdite certificando quindi l’integrità della cisterna o evidenziando le rotture.
La prova di tenuta avviene in varie fasi:
- Pulizia del pozzetto
- Scollegamento delle tubazioni annesse e sigillo della cisterna
- Messa del serbatoio in depressione con pompa antideflagrante (adatta quindi a prevenire esplosioni per cisterne contenenti residui di benzina e solventi)
- Verifica della presenza di perdite con uso di attrezzatura elettronica ad ultrasuoni
- Rilascio di certificazione.
Normativa di riferimento
Art. 11 – Decreto 24/05/1999 N. 246 Controlli ed interventi sui serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I serbatoi interrati già installati prima del 1973 o in data non documentata e ancora funzionanti e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo, che vengano risanati, previa verifica dell’integrità strutturale, entro il termine massimo di cinque anni, possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità’ della garanzia e comunque non oltre il decimo anno dalla data del risanamento, attraverso la realizzazione di una delle seguenti operazioni di risanamento:
a) applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio in materiale che sia compatibile con il liquido contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm;
b) installazione di un sistema di protezione catodica;
c) realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite;
d) inserimento all’interno del serbatoio di una parete in materiale composito compatibile con il liquido contenuto. All’atto della verifica di integrità strutturale, con eventuale giudizio di recuperabilità, e dell’operazione di risanamento e relativo collaudo, il responsabile della ditta esecutrice dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento relative alle operazioni di risanamento indicate nel successivo articolo 12 del presente decreto. Inoltre, l’esercente e’ tenuto a seguire e) le procedure previste ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, qualora siano accertati inquinamenti causati dal rilascio delle sostanze contenute nel serbatoio stesso nel terreno circostante e sottostante il serbatoio.
f) alla scadenza del quinto anno i serbatoi di cui al comma 1 non risanati debbono essere messi fuori servizio e bonificati.
g) i serbatoi installati dal 1973 in poi e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo possono essere mantenuti in esercizio per trenta anni dalla data di installazione.
h) i serbatoi di cui al comma 3 che vengano risanati, previa verifica dell’integrità strutturale attraverso la realizzazione di una delle operazioni di cui al comma 1, possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia e comunque non oltre il decimo anno dalla data di risanamento.
a) i serbatoi installati prima del 1963 o in data sconosciuta ed in attesa di risanamento o di dismissione devono essere sottoposti a prova di tenuta entro il secondo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi annualmente fino al momento del risanamento o della dismissione;
b) i serbatoi installati dal 1963 al 1978 debbono essere sottoposti a prova di tenuta entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi ogni due anni fino al momento del risanamento o della dismissione;
c) i serbatoi a parete singola installati successivamente al 1978 dovranno essere sottoposti a prova di tenuta biennale a partire dal 25 anno di eta’ fino al momento del risanamento o della dismissione;
d) i serbatoi risanati debbono essere sottoposti a prova di tenuta dopo cinque anni dal risanamento e, successivamente, ogni tre anni.
e) Ad ogni serbatoio sottoposto ad intervento di risanamento va stabilmente fissata in posizione ben visibile nel pozzetto di ispezione una targhetta che indichi:
f) estremi di identificazione della ditta esecutrice;
g) data dell’intervento;
h) data scadenza garanzia (periodo di garanzia non inferiore a quella di prolungamento del mantenimento).